Richiedi la tua pubblicità
No Signal Service

Salernitana, vetta e vittoria “omologati”

Il giudice sportivo dichiara inammissibile il ricorso del Cosenza in merito alla gara (0-1, rete di Tutino) disputata dai calabresi contro la formazione granata

Alfonso Maria Tartarone

il giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cosenza in merito alla gara, valevole per la 9a giornata della Serie BKT, disputata dai calabresi contro la Salernitana, omologando il risultato di 0-1.

Di seguito il comunicato ufficiale

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di
seguito riportate:
” ” ” N. 21
SERIE BKT
Gara Soc. COSENZA – Soc. SALERNITANA del 29 novembre 2020
Il Giudice Sportivo,
visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara Cosenza-Salernitana, letto il reclamo (pervenuto a mezzo
PEC in data 2 dicembre 2020 – ore 19.24) con il quale la Soc. Cosenza ha chiesto: in via preliminare
di acquisire, ad integrazione del referto arbitrale, il supplemento di rapporto del Direttore di gara, Sig.
Dionisi, nonché degli Assistenti e del Quarto Uffciale, con ogni altro documento utile tra cui i
fogliettini in cui sono annotate le sostituzioni; in via principale di annullare/non omologare il risultato
della gara Cosenza–Salernitana disputatasi il 29 novembre 2020 valevole per la nona giornata del
campionato Serie BKT stagione sportiva 2020/2021 e conseguentemente ordinare la ripetizione della
stessa gara;
acquisita la seguente documentazione: rapporto dell’Arbitro e del modulo sostituzioni allegato al
rapporto;
acquisito, peraltro, a titolo di supplemento di indagini, la dichiarazione del Quarto Ufficiale di gara
con e-mail del 3 dicembre 2020;
letta la memoria della Soc. Salernitana pervenuta a mezzo PEC il 3 dicembre 2020 alle ore 19.23;
ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di
stretta pertinenza di questo Giudice;
atteso che la Soc. Cosenza lamenta l’errore tecnico commesso dal Direttore di Gara e dal Quarto
Ufficiale sulla prima ammonizione inflitta al calciatore Ba e sulla irregolarità nello svolgimento della
gara, perché “il Direttore di gara, accortosi che il giocatore Bruccini era rimasto sul terreno di gioco
nonostante fosse stato autorizzato il cambio del giocatore Ba al suo posto, abbia deciso di ammonire
proprio quest’ultimo”;
81/143
COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 5 dicembre 2020
considerato che dal Rapporto dell’Arbitro emerge che “al minuto 30’59″ del secondo tempo
interrompevo il gioco perché mi rendevo conto che il Cosenza aveva sul terreno di gioco 12 calciatori
(il Cosenza ha giocato con 12 calciatori per 24 secondi e il calciatore che non aveva diritto a
partecipare al gioco era il n. 17 Ba Abou Malal” e che il calciatore Ba Abou Malal veniva ammonito
“al 32’ secondo tempo perché faceva ingresso nel terreno di gioco senza la mia autorizzazione”;
considerato che anche il Quarto Ufficiale ha confermato di non aver autorizzato l’ingresso in campo
del calciatore, avendo dichiarato nella predetta e-mail che “il calciatore del Cosenza Ba Abou Malal
entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco”;
ritenuto, pertanto, che dalla documentazione acquisita non emerge alcun errore tecnico da parte
dell’Arbitro;
rilevato che, comunque, le circostanze lamentate dalla Soc. Cosenza investono decisioni di natura
tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica
di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua
esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 65, comma 1, lett. a) del C.G.S.;
PQM
dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza,
omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1. Dispone addebitarsi la
tassa di reclamo.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia

No Signal Service
No Signal Service

Commenti

I commenti sono disabilitati.