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Wedding, Ristoranti, Bar, tutto sulle ultime ordinanze della Regione Campania

Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 75 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19

Salerno Sala Pasolini. Conferenza stampa nuovi finanziamenti regionali per la sanità

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Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n.75 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Ecco la parte ordinativa del testo:

1. ​Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;

1.2. lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;

1.3. a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati),dalle ore 22,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00;

1.4. dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;

1.5. resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.

1.6. è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Restano altresì confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.

3. Si rammenta che ai sensi delle ordinanze, è fatto obbligo, tra l’altro:

– di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;

– per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità al fine di metterla a disposizione dell’Autorità Sanitaria, ove richiesto;

– di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

– ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio, e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5°C;

4. è fatta raccomandazione a tutti i soggetti appartenenti alle categorie fragili di non esporsi a rischi sanitari collegati ad eventi o situazioni climatiche e ad adottare una linea di massima prudenza nelle relazioni interpersonali.

5. È fatta raccomandazione alle Forze dell’Ordine di assicurare i necessari controlli sull’osservanza del presente provvedimento.

Ecco le ordinanze e segue il chiarimento sui ricevimenti e wedding.

Ordinanza n. 75 del 29/09/2020

Allegato 1 all’ordinanza n. 75 del 29/09/2020

Allegato 2 all’ordinanza n. 75 del 29/09/2020

Allegato 3 all’ordinanza n. 75 del 29/09/2020

Chiarimento ed integrazione n. 34 del 29 settembre 2020 all’Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020.

PREMESSO

– che, in data odierna, è stata pubblicata, sul BURC n. 187, l’Ordinanza n.75, con la quale è stato disposto, tra l’altro, che “Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

– l ‘esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza delle misure di cui ai Protocolli allegati sub 1, 2, e 3 al presente provvedimento, che vengono approvati in sostituzione dei rispettivi Protocolli di settore da ultimo confermati con Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020;

– lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1; (omissis)

– resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse. (omissis)”;

RILEVATO

– che, in seguito alla pubblicazione, sono pervenute diverse richieste di chiarimenti in ordine alla portata delle menzionate disposizioni, da parte di cittadini direttamente interessati ad eventi e ricevimenti già programmati per i prossimi giorni della corrente settimana e da parte di operatori del settore wedding e della ristorazione;

RITENUTO

di dover fornire i richiesti chiarimenti, contestualmente integrando la previsione di cui al punto 2 della medesima ordinanza, con riferimento alla menzionata Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020;

Sentita l’Unità di Crisi regionale, si rende il seguente

CHIARIMENTO ED INTEGRAZIONE

1. La disposizione di cui al punto 2. dell’Ordinanza n. 75 del 29.09.2020 (“Con decorrenza dal 1 ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1″”) a feste e ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.

2. Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l’indicato limite numerico non opera ove l’evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.

3. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall’Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.

4. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai “coperti” degli esercizi di ristorazione destinati all’utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.

5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell’Ordinanza.

Test obbligatori per chi rientra da Capodichino

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n.74, che prevede una serie di ulteriori misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario, nelle more che il Governo provveda al potenziamento delle strutture Usmaf di competenza del ministero della Salute, viene fatto obbligo con l’ordinanza a tutti i passeggeri di sottoporsi a test molecolare o antigenico.

“È necessario – dichiara il Presidente De Luca – attivare controlli rigorosissimi per chi rientra dall’estero e in particolare dai paesi dove si sta registrando un notevole incremento di casi di positività. È indispensabile l’identificazione e l’esecuzione dei test, oltre la raccolta di tutti i dati informativi relativi ai passeggeri provenienti dall’estero con il coordinamento della competente struttura Usmaf. Non dovrà più ripetersi quanto si è verificato nel corso della scorsa settimana”.

Ecco cosa prevede l’ordinanza:

– È fatto obbligo a tutti i soggetti in arrivo presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino provenienti dai Paesi indicati nelle Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020, o che ivi abbiano soggiornato o siano transitati nei quattordici giorni precedenti:

1.1. di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile;

1.2. in caso di impossibilità di effettuare il test, di segnalarsi in ogni caso presso i presidi allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto;

1.3. di comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

1.4. di restare in isolamento fiduciario presso l’abitazione o dimora dichiarata fino alla comunicazione dell’esito del tampone.

Scarica l’ordinanza e l’allegato:

Ordinanza n. 74 del 27/09/2020

Allegato all’ordinanza n. 74 del 27/09/2020

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