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Ritorni dall’estero in Campania, c’è la nuova ordinanza di De Luca

In mancanza di certificazione verde ci sarà test molecolare all'Aeroporto

E’ stata firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca l’ordinanza n. 20 contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania”.

Ecco un passaggio dell’ordinanza:

E’ fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli,
diretti o di transito, dai Paesi dell’elenco C) di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 – (Stati
dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e
Israele)- e ss.mm.ii. nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato
negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi:

1.1. di esibire, al personale preposto, indicato nel punto 2. della presente ordinanza, certificazione
verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19
o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla
vigente disciplina statale;

1.2. in mancanza di certificazione, di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per
mezzo di tampone, secondo le modalità indicate al medesimo punto 2. della presente ordinanza;

1.3. di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato;

2. è dato mandato all’USMAF, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la
Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 di realizzare, presso l’Aeroporto
Internazionale di Napoli, presidi per il controllo con personale dedicato – in conformità alla
disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021- del possesso di certificazione verde COVID-19 da
parte dei passeggeri indicati al punto 1 della presente ordinanza e per la somministrazione di
test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente
sprovvisti di idonea certificazione, salva la segnalazione alle Autorità competenti per le sanzioni
di legge;

3. è raccomandato alle Forze dell’Ordine di assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il
rispetto del presente provvedimento;

4. è raccomandato alla GESAC s.p.a. e all’ENAC di assicurare l’ampia diffusione del presente
provvedimento presso le compagnie aeree interessate.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al
presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto
legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni
altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto
non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si
applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si
applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la
chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ordinanza Completa in Allegato

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