Riportiamo l’articolo 21 bis integrato, nell’ultimo consiglio comunale, nel Regolamento Comunale di Tutela degli Animali approvato con delibera nel 2014:
Articolo 21bis “ Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio comunale”
1. Il Comune di Salerno – considerando l’utilizzo, l’esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti – si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati.
2. A partire dalla data del 1 Aprile 2017, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l’entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
3 . Il divieto di cui al comma 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l’idoneità igienicosanitaria delle strutture utilizzate .
4. A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito l’attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati: a) camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l’interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E’ fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti); b) zebre. Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l’interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale.
Gli animali non devono essere legati a pali; c) bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti. Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie; d) rettili. Ferma l’applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati all’esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti al giorno ( le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata, sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili).
5. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Salerno con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di: – assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il $rischio di fuga degli animali; – disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 della Legge 150/1992; – assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito; – non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore ; -non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali; -non utilizzare gli animali prelevati in natura; -l’attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondono alle misure minime richieste e/o non conformi alle richieste di legge e della presente ordinanza. -gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.
6.La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda: a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono, la domanda, con relativa documentazione, deve essere protocollata entro e non oltre il termine di 60 giorni prima della data del primo spettacolo; b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati; c)dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura; d)dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria; e) planimetria con data e firma del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie delle scuderie e di ogni altro ingombro; f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
7. Trasporto- I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento (CE) N.1/2005. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo: -Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore -Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg.1/2005) -Certificato di idoneità dei conducenti (art.6, punto 5) – (art.37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame -Modello 4: D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96
8. Il Comune di Salerno subordina l’autorizzazione all’attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.
9. L’attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione, nonché soggetto al rispetto sia dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all’articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all’alimentazione ed alla sicurezza sia della sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez.3^, 26 marzo 2012 (Ud. 6/03/2012) Sentenza n. 11606.