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Camerota: il Comune lotta contro l’abbandono dei cani

Ecco nel dettaglio un elenco di divieti, disposizioni e norme da rispettare

Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Camerota per fermare l’abbandono e per regolamentare la detenzione di animali d’affezione. Il sindaco, Mario Scarpitta, vista la delibera di consiglio del 29 dicembre 2017, con oggetto ‘Approvazione Regolamento comunale per l’adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale’, ha pubblicato l’ordinanza numero uno del nuovo anno per dettare le linee guida sulla detenzione, l’adozione e l’abbandono dei cani. «Rilevato che il deprecabile fenomeno del randagismo dei cani ha assunto dimensioni rilevanti e preoccupanti che impongono la presa d’atto del problema e una riflessione approfondita circa i metodi più efficaci per contrastare il fenomeno e prevenire, in futuro, un incremento dello stesso» si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio e visto che «i danni procurati dai cani randagi e la loro pericolosità hanno assunto una autentica piaga locale, divenuta particolarmente intensa, nonché, l’insudiciamento degli spazi ed aree pubbliche, sono sempre più frequenti» il sindaco ha ordinato che «è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale». Ma non solo. Nell’ordinanza è stato pubblicato un elenco di divieti, disposizioni e norme da rispettare:

– Tutti i cani, a qualsiasi titolo detenuti, devono essere registrati all’anagrafe canina entro il secondo mese d’età e comunque entro sessanta giorni dall’inizio della detenzione. Al momento dell’iscrizione devono essere contrassegnati con apposito tatuaggio o microchip (detta operazione è completamente gratuita ed indolore per l’animale).

– I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperte al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena di lunghezza tale da consentire adeguato esercizio motorio, gli stessi rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.

– È proibito tenere in casa, o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all’abitato, cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

– Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l’animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l’animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

– Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l’animale lasciato sull’autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell’automezzo, al fine di evitare danni a terzi. Deve inoltre assicurare l’areazione dell’autoveicolo e comunque evitare sofferenze all’animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri, comunque nel rispetto dell’art. 169, comma 6 e 10 del C.d.S..

È vietato detenere o consentire l’introduzione di cani nei seguenti luoghi:

–    locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all’ingrosso di generi alimentari;

–           panifici;

–           punti di vendita al dettaglio;

–           esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

–           ambulatori e studi medici;

–           farmacie;

–           uffici pubblici e privati;

–           luoghi di culto e cimitero.

Ai titolari di detti esercizi incombe il compito di apporre sulla porta l’avviso di divieto.

La possibilità di deroga per i soli esercizi di somministrazione, commerciali (non alimentari) e uffici privati è riservata alla libera volontà del titolare, il quale avrà cura di apporre avviso sulla porta d’ingresso di detta ammissibilità. È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell’attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico – sanitari.

– Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e devono essere muniti d’idonea museruola convenientemente fissata.

I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti o altri animali. I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento saranno catturati e ricoverati nelle strutture all’uopo stabilite. Il costo della cattura e ricovero del cane è a carico del proprietario, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali.

– La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà  considerato, a tutti gli effetti, come se ne fosse stato privo;

– Nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l’animale. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi o negli altri luoghi ammessi, devono essere muniti anche della museruola. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto da parte dei titolari, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio. Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore.

– È severamente vietato introdurre cani, anche se in possesso di museruola e condotti al guinzaglio, in luoghi destinati al ritrovo di bambini ed anziani.

– I cani di grossa taglia e quelli potenzialmente pericolosi (indicati nell’O.M.S. 9.9.2003) devono essere condotti a guinzaglio, muniti di idonea museruola, ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l’animale.

– Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

  1. a) i cani da caccia nell’esercizio venatorio;
  2. b) i cani da pastore nell’esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
  3. c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione civile quanto utilizzati per servizio;
  4. d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allevamento.

– I divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operativi per gli animali di ausilio ai non vedenti o alle persone diversamente abili, fermo restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola).

– I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo delle pubbliche vie e le zone di transito pedonale, passeggiate ed aree chiuse al traffico.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l’obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della nettezza urbana. Il conduttore del cane in luogo pubblico deve essere sempre dotato di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dell’animale. Ove trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dal presente provvedimento.

– È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

– È fatto assoluto divieto di detenere gli animali in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dall’acqua e dal cibo necessario in spazi inferiori a cinque volte la loro misura lineare massima.

– Chiunque viola le disposizioni previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 516,46, salvo che la violazione non costituisca reato perseguibile da specifica normativa.

– Le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza saranno applicate con la procedura prevista dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

– La esecuzione della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Brigata Guardia di Finanza, al Comando    Delegazione Portuale, forze di polizia operanti sul territorio e ad ogni altro organo di vigilanza competente.

– Dispone altresì che la presente ordinanza entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;  Copia della stessa viene affissa all’albo pretorio del Comune e, inoltre, in tutto il territorio   Comunale, in luoghi di visibilità pubblica.

– Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

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